L.R.
16 DICEMBRE 2002, N. 28
"Norme
per l'attuazione del diritto allo studio".
Pubblicata nel B. U. UMBRIA 24 dicembre 2002, n. 58
ARTICOLO
1
(Oggetto)
1.
La presente legge detta norme volte ad assicurare l'attuazione del diritto allo
studio, attraverso la più efficiente ed efficace organizzazione ed erogazione
di servizi e provvidenze, collettive e individuali.
ARTICOLO
2
(Finalità)
1.
Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che
limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico e formativo, il
pieno sviluppo della persona e l'inserimento nella società e nel lavoro, nonché
per concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, la
Regione promuove ed incentiva anche con risorse economiche, gli interventi dei
Comuni, singoli od associati, volti a favorire l'accesso alla scuola materna, a
garantire l'attuazione del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e ad
assicurare la prosecuzione degli studi o la frequenza di percorsi formativi
agli studenti privi di mezzi, agli adulti, ai portatori di handicap, ad alunni
in situazione di marginalità o comunque svantaggiati.
2.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e in particolare per
l'attuazione degli interventi in funzione della qualificazione del sistema
scolastico e formativo, i Comuni singoli od associati, curano l'integrazione
dei servizi, coordinandosi con gli organismi scolastici e in collegamento con
le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio.
ARTICOLO
3
(Destinatari)
1.
Gli interventi della presente legge sono destinati a coloro che frequentano:
a)
scuole del sistema nazionale di istruzione;
b)
corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti
accreditati ai sensi della legislazione vigente;
c)
corsi per adulti che comportano il conseguimento di titoli di studio o di
certificazione di competenze.
ARTICOLO
4
(Funzioni
e compiti della Regione)
1.
La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2
attraverso:
a)
l'emanazione di criteri e di indirizzi programmatici;
b)
la promozione di iniziative per la realizzazione e la diffusione di studi,
documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi
necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
c)
la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti
pilota, di attività specifiche volte a raggiungere obiettivi finalizzati anche
allo studio di problematiche emergenti;
d)
la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti di
sperimentazione e di integrazione didattica in ambito internazionale con particolare
riferimento all'Unione Europea per l'educazione alla cittadinanza europea.
e)
la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti
generali a carattere regionale, o particolarmente significativi, coinvolgenti
le scuole e la realtà territoriale, favorendo ogni forma associativa per la più
efficace realizzazione dei progetti
stessi;
f)
l'individuazione di criteri per la qualificazione delle sedi e strutture
scolastiche, in funzione di una fruizione polivalente o polifunzionale sia
delle attività didattiche che sociali.
ARTICOLO
5
(Funzioni
e compiti di Province e Comuni)
1.
Le Province e i Comuni, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
2, nel rispetto dell'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, esercitano le seguenti funzioni, realizzando:
a)
interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività
scolastiche e formative, quali:
1.
sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o in
condizioni di svantaggio;
2.
servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di
linea ordinaria e relativo accompagnamento, laddove necessario;
3.
servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta tramite convenzioni,
garantendone la qualità anche ai fini di una corretta educazione alimentare.
Nelle scuole del sistema nazionale di istruzione in cui funziona il servizio
mensa, i Comuni possono costituire e regolamentare un organismo di gestione, di
concerto con gli organi collegiali delle scuole interessate;
4.
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell'articolo
156, comma 1 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 27 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;
5.
erogazione di borse di studio, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
6.
assunzione totale o parziale delle rette per il servizio di convitto o
semiconvitto a favore di studenti in condizioni disagiate che frequentino
istituzioni scolastiche distanti dalla propria abitazione;
b)
interventi volti a favorire l'integrazione e la socializzazione, nelle
strutture scolastiche e formative, dei minori disadattati o in difficoltà di
sviluppo o apprendimento;
c)
interventi volti a favorire l'integrazione e a facilitare il processo di
apprendimento degli alunni stranieri;
d)
interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico e
formativo e a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed
educativa, con particolare riferimento a:
1.
facilitazione per l'utilizzo a fini didattico-educativi delle strutture
culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;
2.
sostegno di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed
educativo, anche attraverso la messa a disposizione di supporti didattici e
strumentali;
3.
sostegno ad iniziative attivate in raccordo tra le scuole e gli enti locali per
il miglioramento e la qualificazione dell'accoglienza degli alunni al di fuori
dell'orario scolastico;
e)
interventi tesi a favorire la riorganizzazione della rete scolastica,
attraverso azioni di sostegno didattiche, culturali ed organizzative, nonché la
partecipazione negli organismi collegiali della scuola;
f)
interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa nelle scuole
dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione, compresi i progetti di
qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo
con i servizi di asilo nido e collaterali, nonché con la scuola dell'obbligo;
g)
azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;
h)
iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola, formazione professionale e
mondo del lavoro, al fine di favorire lo sviluppo locale e in coerenza con la
programmazione regionale.
2.
Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1 a 6, sono a carico
del Comune di residenza dell'alunno, fatti salvi accordi diversi fra gli enti
locali territoriali interessati.
ARTICOLO
6
(Integrazione
di soggetti in situazione di handicap)
1.
La Regione e gli enti locali territoriali promuovono, nell'ambito delle
rispettive competenze e in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8
novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi, interventi diretti a
garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel
sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap,
rimuovendo gli ostacoli al loro percorso educativo e formativo.
2.
Per l'attuazione degli interventi vengono adottati accordi di programma fra
enti locali territoriali, istituzioni scolastiche e aziende sanitarie locali,
finalizzati a una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attività gestite sul territorio da soggetti pubblici e privati.
3.
Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a)
i Comuni, singoli o associati e le Province, in relazione alle rispettive
competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del
piano educativo-formativo individualizzato predisposto con l'amministrazione
scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare
l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, attraverso la
fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e
strumentale, nonché di servizi di assistenza specialistica volti a favorire e
sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
b)
le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla
definizione del piano educativo-formativo individualizzato ed effettuano le
verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di
consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio -
assistenziale impegnato nel processo di integrazione;
c)
la scuola provvede a formulare programmi operativi formativi ed a gestire il
piano educativo-formativo individualizzato assicurando altresì l'armonizzazione
dei diversi interventi nel rispetto dei
ruoli
e delle competenze demandate a ciascun soggetto istituzionale.
ARTICOLO
7
(Piano
triennale)
1.
La Giunta regionale, adotta ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13, tenuto conto delle indicazioni degli organismi
collegiali scolastici, il piano
triennale per il diritto allo studio e lo trasmette al Consiglio regionale, per
l'approvazione.
2.
Il piano triennale, con riferimento agli interventi dell'articolo 4, determina
gli obiettivi generali da conseguire, le priorità, definisce i progetti di
interesse regionale, unitamente ai relativi piani finanziari.
3.
Il piano triennale stabilisce i criteri per la selezione dei progetti
particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale,
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), le modalità per la loro
presentazione e verifica.
4. Il piano triennale contiene in particolare:
a)
gli indirizzi rivolti alle Province e ai Comuni ai fini del conseguimento degli
obiettivi programmati;
b)
i mezzi e le risorse destinati dalla Regione per il perseguimento degli
obiettivi programmati;
c)
i parametri e gli indirizzi in base ai quali la Giunta regionale adotta il
programma annuale di cui all'articolo 8.
5.
Il piano triennale resta in vigore fino alla approvazione del successivo.
ARTICOLO
8
(Programma
annuale)
1.
La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei parametri indicati
nel piano triennale, entro il 30 luglio di ogni anno, adotta il programma
annuale di interventi finanziari relativi all'anno scolastico successivo.
2.
Il programma annuale stabilisce, in particolare, l'entità delle risorse
regionali da assegnare:
a)
per l'attuazione di servizi a sostegno della frequenza scolastica, di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a);
b)
per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b),
c), d), e).
ARTICOLO
9
(Contribuzione
degli utenti agli oneri dei servizi. Esoneri)
1.
Gli utenti concorrono agli oneri dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), numeri 2) e 3) in maniera differenziata secondo fasce di reddito. I
Comuni individuano le fasce di reddito cui rapportare tale partecipazione.
2.
Sono esonerati da ogni contribuzione i frequentanti la scuola del sistema
nazionale di istruzione che versano in condizioni di particolare disagio
economico.
ARTICOLO
10
(Assistenza
socio-sanitaria)
1.
I Comuni definiscono, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola,
gli interventi di assistenza sociale, medico-psico-pedagogica e di assistenza
ai minori disabili psico-fisici, in ogni
ordine
e grado di scuola, da attuare direttamente o anche tramite il servizio ASL,
secondo quanto disposto dalle leggi in materia di sanità e assistenza.
2.
Le modalità di attuazione del servizio di cui al comma 1 sono regolate da
appositi protocolli d'intesa.
ARTICOLO
11
(Abrogazione)
1.
La legge regionale 23
dicembre 1980, n. 77 è abrogata.
ARTICOLO
12
(Norme
finali e transitorie)
1.
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge
sono portati a compimento ai sensi della legge abrogata dall'art. 11, comma 1.
2.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio
regionale approva il primo piano triennale per il diritto allo studio.
3.
Entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 2 la Giunta regionale
adotta il programma annuale per l'anno scolastico successivo.
4.
Il Consiglio regionale, nelle more della adozione del piano di cui al comma 2,
approva, per l'anno 2003, un piano di interventi con i criteri e le procedure
deliberate per il piano del diritto allo studio 2002.
ARTICOLO
13
(Norma
finanziaria)
1.
Al finanziamento degli interventi previsti dalla legge si fa fronte per l'anno
2002 con le risorse disponibili previste per la legge regionale 23 dicembre
1980, n. 77 nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata
"Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione
prescolastica, primaria e secondaria".
2.
Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente
con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c)
della vigente legge regionale di contabilità.
3.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi,
sia in termini di competenza che di cassa.